Area traders
Per una corretta allocazione dei quantitativi di gas ai punti di riconsegna della rete di trasporto del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, l’articolo 10 comma 3 della deliberazione n. 138/04 dell’Autorità per l’Energia Elettica e il Gas considera, tra i soggetti aventi obblighi informativi nei confronti dell’impresa di trasporto, "gli esercenti l’attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l’attività di vendita". Tali soggetti sono i cosiddetti TRADERS.
La deliberazione prevede per i soggetti di cui sopra che:
I. si registrino presso l’impresa di trasporto, inviando alla stessa i propri dati identificativi (articolo 10, comma 5);
II. comunichino, per punto di riconsegna del sistema di trasporto, i dati identificativi dei soggetti a cui forniscono il gas naturale (articolo 10, comma 3, punto a);
III. comunichino, per punto di riconsegna del sistema di trasporto, i dati identificativi dei soggetti da cui sono riforniti di gas e, nel caso di più soggetti, le regole di ripartizione della disponibilità di gas (articolo 10.3, punto b);
IV. comunichino tempestivamente le eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nei precedenti punti (articolo 10, comma 4).
Ai fini della trasmissione delle informazioni sopra indicate, i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 10.3 della citata delibera, rispetto ad utenti di reti di distribuzione sottese alla rete del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, dovranno utilizzare i moduli pubblicati in questa pagina.
CS51MOD01 Registrazione esercenti l’attività di vendita (.doc)
CS52MOD01 Comunicazione dati identificativi clienti e fornitori (.doc)
CS52TAB01 Allegato per Comunicazione dati identificativi clienti e fornitori (.xls)